Legge regionale 27 maggio 1983, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 31/05/1983

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente << Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche >>.
Art. 4
 
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si provvede come segue: per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 600 milioni - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8375 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 5206 viene altresì iscritto l' ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 5
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonché per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 6
 
Gli oneri previsti dall' articolo 25 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dal precedente articolo 5 fanno carico, con riguardo ai rispettivi settori di intervento, ai capitoli 8393, 7867, 8113 e 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.