Legge regionale 26 aprile 1983, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1983

Interpretazione autentica dell' articolo 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recante << Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche >>.
Articolo unico
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il Presidente della Giunta regionale è competente ad aggiornare - su conforme deliberazione della Giunta stessa - i costi a metro quadro di superficie, in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.