Legge regionale 14 aprile 1983, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/04/1983

Disposizioni interpretative ed integrative della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, riguardanti personale degli Enti soppressi.
Art. 3
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei commi aggiunti all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, con il precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 3324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilitą.