Art. 9
Per le finalitā del precedente articolo 7 č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7871 con la denominazione << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.