Il secondo e
terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono sostituiti dai seguenti commi:
<< Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrą essere concesso, entro il limite suddetto, per non pił di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarą concesso entro il predetto limite di 300 milioni.
Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire. >>