Art. 2
Per le medesime finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo è altresì concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 15% sulle spese sostenute per immobili, comprese le aree, opere idrauliche, impianti, macchinari e attrezzature.
Il relativo contributo verrà erogato dopo l' entrata in funzione dell' impianto, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente.