﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 10 gennaio 1983

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi regionali per i centri storici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità<p><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall' articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati una speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, secondo quanto verrà definito di volta in volta con la legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.</p><p style="text-align: justify;">L' individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.</p><p style="text-align: justify;">Nel contesto dell' azione generale di salvaguardia e rivitalizzazione dei centri storici primari di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Grado, di Sauris e di Erto e Casso nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale e architettonico del comune di Moruzzo e del borgo di Poffabbro in comune di Frisanco, una speciale sovvenzione costituita da un contributo una tantum e da contributi ventennali costanti, per l' attuazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado - previsto dalla legge regionale 13 marzo 1972, n. 6 -, nonché dei piani particolareggiati dei Comuni di Sauris, di Erto e Casso del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno, nonché del nucleo di interesse ambientale e architettonico del Comune di Moruzzo.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Quarto comma interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 11/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 38, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 23/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 39, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite al quarto comma da art. 5, comma 58, L. R. 1/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Destinazione della sovvenzione<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In particolare fanno carico alla speciale sovvenzione le spese per:<p style="text-align: justify;">a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;</p><p style="text-align: justify;">b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;</p><p style="text-align: justify;">c) concessione delle anticipazioni, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito ai privati nei casi previsti dalla presente legge;</p><p style="text-align: justify;">d) prestazioni professionali connesse con la elaborazione, approvazione ed attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l' eventuale potenziamento dell' Ufficio tecnico comunale;</p><p style="text-align: justify;">e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori;</p><p style="text-align: justify;">e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall' articolo 31, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 11/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 27/2014</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Destinazione delle anticipazioni e dei contributi<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le anticipazioni e i contributi di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo sono concessi, con deliberazione del Consiglio comunale, ai privati per:<p style="text-align: justify;">a) la realizzazione da parte dei proprietari, degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso abitativo;</p><p style="text-align: justify;">b) l' acquisto degli alloggi messi in vendita dal Comune;</p><p style="text-align: justify;">c) la realizzazione degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso non abitativo o l' acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;">La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.</p><p style="text-align: justify;">I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.</p><p style="text-align: justify;">A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le anticipazioni di cui alla lettera  a)  del  precedente articolo 3  non  possono  eccedere,  per  ogni  alloggio  da costruire o recuperare, i massimali di costo  fissati  dalla Regione ai  sensi dell' articolo 8, lettera g), della  legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75  e   debbono   essere restituite  al Comune entro il termine massimo di 15 anni al tasso  annuo  previsto  per  ciascuna  fascia di reddito dai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' erogazione delle anticipazioni concesse da  parte  del Comune ha luogo:<p style="text-align: justify;">- nella misura  del  50%   dell' anticipazione  concessa  ad   avvenuto inizio dei lavori;</p><p style="text-align: justify;">- nella misura dell' ulteriore 40%  ad  avvenuta  esecuzione   dei  lavori  per  un  importo   non   inferiore   al   40%   dell' anticipazione concessa;</p><p style="text-align: justify;">- nella  misura  restante,   all' atto  del   rilascio   del   certificato di abitabilità.</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.&gt;&gt;;</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 23, quinto comma, L. R. 18/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Requisiti dei beneficiari</span></p><p style="text-align: justify;">Limitatamente ai requisiti soggettivi prescritti per ottenere le anticipazioni e i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, trova applicazione per i richiedenti la disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 per beneficiare dei contributi all' edilizia agevolata.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le anticipazioni e i contributi possono peraltro venire concessi pure a coloro che superano i limiti di reddito o sono proprietari di un' altra abitazione adeguata soltanto; in tal caso le anticipazioni devono però essere restituite in 10 anni ad un tasso pari a quello praticato all' atto della deliberazione di concessione dal tesoriere comunale sui depositi del comune.<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Utilizzazione degli alloggi recuperatio realizzati dal Comune</span></p><p style="text-align: justify;">Gli alloggi già di proprietà comunale o  acquisiti  dal Comune tramite esproprio  o  cessione  bonaria,  oggetto  di interventi di recupero o  di  nuova  edificazione  a  carico della sovvenzione di cui al precedente articolo  1,  possono essere alienati o assegnati in locazione.</p><p style="text-align: justify;">La  scelta  tra   l' alienazione  e   l' assegnazione  in locazione è deliberata dal Consiglio comunale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Cessione degli alloggi</span></p><p style="text-align: justify;">Nel caso di  alienazione  degli  alloggi,  il  prezzo  di cessione è dato dal prezzo di acquisizione   dell' immobile - o dal valore dello stesso prima dell' intervento  edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale  -  e  dal  costo effettivo dei lavori eseguiti.</p><p style="text-align: justify;">Il  precedente  proprietario  può  esercitare  entro  un termine    perentorio    prefissato    in    via    generale dall' Amministrazione  comunale  il  diritto  di  prelazione all' acquisto.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso di mancato esercizio del diritto di  prelazione, l' alloggio viene posto in vendita mediante  apposito  bando al quale possono partecipare i residenti da oltre 5 anni nel comune, in possesso dei requisiti previsti per   l' edilizia agevolata.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso di mancanza di acquirenti aventi i requisiti  di cui al comma precedente, l' alloggio viene messo   all' asta ad un prezzo non inferiore a quello di cui al  primo  comma, in una prima tornata tra coloro  che  risiedono  o  prestano attività lavorativa nel Comune da oltre due anni, ed in una seconda tornata con partecipazione libera.</p><p style="text-align: justify;">Gli acquirenti in possesso dei requisiti  prescritti  per l' edilizia agevolata possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al  50%  del  prezzo  di cessione alle condizioni previste dal precedente articolo  3 e, per quanto concerne la durata  dell' ammortamento  ed  il tasso annuo di riferimento, dall' articolo 4, primo comma.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Locazione<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Gli alloggi  per  i  quali  il  Comune  non  delibera  la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo  la disciplina regionale prevista per l' edilizia sovvenzionata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 28/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 53, comma 2, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Destinazione turistica</span></p><p style="text-align: justify;">Con la convenzione  di  cui  al  precedente  articolo  3, secondo  comma,  sarà  disciplinata  anche   la   eventuale parziale o totale destinazione stagionale degli  alloggi  di cui alle lettere a)  e  b)   dell' articolo  3  a  scopi  di ricettività turistica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Immobili non destinati a scopi abitativi<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Il Consiglio comunale può altresì deliberare di concedere anticipazioni e contributi ai proprietari anche per interventi edilizi su immobili compresi nel piano particolareggiato da destinare ad uso non abitativo, quali il commerciale, l' artigianale, il turistico ed altri.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">In tal caso, l' importo dell' anticipazione non potrà eccedere il 50% della spesa ammissibile e, comunque, l' importo di lire 20 milioni e dovrà essere restituito secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, ultimo comma.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso di immobili di proprietà comunale aventi la destinazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma.</p><p style="text-align: justify;">Gli acquirenti possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione e comunque non eccedente l' importo di lire 20 milioni che dovrà essere restituita alle condizioni di cui all' articolo 5, ultimo comma.</p><p style="text-align: justify;">Nel caso di locazione, i canoni confluiscono ad incremento della sovvenzione secondo quanto previsto dal Precedente articolo 3, quarto comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Regolamento d' attuazione</span></p><p style="text-align: justify;">Con apposito regolamento saranno disciplinati gli aspetti procedurali, le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, i criteri di quantificazione delle anticipazioni e dei contributi da concedere e di scelta dei destinatari e quant' altro si ritenga necessario ai fini dell' attuazione della presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Il regolamento d' attuazione e gli schemi tipo della convenzione e dei bandi sono adottati dal Consiglio comunale ed approvati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002</p></p><a name="art12"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 12 </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 153, comma 1, L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 4, comma 38, L. R. 22/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Concessione della sovvenzione e controlli</span></p><p style="text-align: justify;">La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all' articolo 1 ha luogo sulla  base  della  semplice presentazione della relativa domanda da  parte  del  Comune, corredata da copia della deliberazione comunale di  adozione del piano particolareggiato.</p><p style="text-align: justify;">L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione  e dei relativi rientri abbia luogo per le finalità e  con  le modalità previste dalla  presente  legge  è  eseguito  dal competente  Comitato  di  controllo   nell' esercizio  degli ordinari controlli  che  ad  esso  competono  in  base  alla disciplina regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione del contributo una tantum  di  cui  al quarto comma del precedente articolo  1  è  autorizzata  la spesa  complessiva  di  lire  3.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.000 milioni per  l' esercizio  1982  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e  del  bilancio  per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II -  Sezione  V - Rubrica n.  9 - Categoria XI - il  capitolo  8402  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributo una  tantum  per  interventi  a favore dei centri storici di Grado e di Sauris  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per  l' esercizio  1982  e  di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  6 - dell' elenco n.  5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione dei contributi annui costanti  di  cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzato  il limite d' impegno di lire 250 milioni nell' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito,  con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II  -  Sezione  V - Rubrica n.  9 - Categoria XI - il  capitolo  8403  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi annui costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris  &gt;&gt;, e con  lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  500  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  5 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p></body></html>