Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 1

Finalità

(2)(5)

La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall' articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.

Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati una speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, secondo quanto verrà definito di volta in volta con la legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

L' individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Nel contesto dell' azione generale di salvaguardia e rivitalizzazione dei centri storici primari di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Grado, di Sauris e di Erto e Casso nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale e architettonico del comune di Moruzzo e del borgo di Poffabbro in comune di Frisanco, una speciale sovvenzione costituita da un contributo una tantum e da contributi ventennali costanti, per l' attuazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado - previsto dalla legge regionale 13 marzo 1972, n. 6 -, nonché dei piani particolareggiati dei Comuni di Sauris, di Erto e Casso del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno, nonché del nucleo di interesse ambientale e architettonico del Comune di Moruzzo.

(1)(3)(4)(6)(7)

Note:

Quarto comma interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 45/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 11/1996

Parole aggiunte al quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 13/1998

Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 38, L. R. 4/2001

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 23/2001

Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 39, L. R. 1/2003

Parole sostituite al quarto comma da art. 5, comma 58, L. R. 1/2007

Art. 2

Destinazione della sovvenzione

(3)

In particolare fanno carico alla speciale sovvenzione le spese per:

a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;

b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;

c) concessione delle anticipazioni, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito ai privati nei casi previsti dalla presente legge;

d) prestazioni professionali connesse con la elaborazione, approvazione ed attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l' eventuale potenziamento dell' Ufficio tecnico comunale;

e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori;

e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.

(2)

Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall' articolo 31, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(1)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione.

Note:

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, comma 1, L. R. 11/1996

Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 27/2014

Art. 3

Destinazione delle anticipazioni e dei contributi

(2)

Le anticipazioni e i contributi di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo sono concessi, con deliberazione del Consiglio comunale, ai privati per:

a) la realizzazione da parte dei proprietari, degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso abitativo;

b) l' acquisto degli alloggi messi in vendita dal Comune;

c) la realizzazione degli interventi edilizi di recupero previsti dal piano particolareggiato su immobili destinati o da destinare ad uso non abitativo o l' acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune.

(1)(3)(4)

La concessione delle anticipazioni e dei contributi è condizionata alla previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta ovvero annotata a cura del Comune ed a spese dell' interessato, con la quale il beneficiario si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a praticare, nel caso di locazione o di vendita degli immobili, canoni di locazione e prezzi di vendita preventivamente concordati con il Comune.

(5)

La restituzione dell' anticipazione per l' importo intero della rata decorre a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.

I rientri confluiscono ad incremento e ricostituzione della sovvenzione e sono utilizzati per le medesime finalità previste dall' articolo 2.

A garanzia della restituzione delle anticipazioni concesse viene iscritta ipoteca - anche di secondo grado - sull' immobile.

Note:

Primo comma interpretato da art. 57, comma 1, L. R. 45/1993

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 4

Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni

(2)

Le anticipazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 non possono eccedere, per ogni alloggio da costruire o recuperare, i massimali di costo fissati dalla Regione ai sensi dell' articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e debbono essere restituite al Comune entro il termine massimo di 15 anni al tasso annuo previsto per ciascuna fascia di reddito dai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

(1)

L' erogazione delle anticipazioni concesse da parte del Comune ha luogo:

- nella misura del 50% dell' anticipazione concessa ad avvenuto inizio dei lavori;

- nella misura dell' ulteriore 40% ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell' anticipazione concessa;

- nella misura restante, all' atto del rilascio del certificato di abitabilità.

(3)

I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.>>;

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 23, quinto comma, L. R. 18/1986

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 5

Requisiti dei beneficiari

Limitatamente ai requisiti soggettivi prescritti per ottenere le anticipazioni e i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, trova applicazione per i richiedenti la disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 per beneficiare dei contributi all' edilizia agevolata.

(1)

Le anticipazioni e i contributi possono peraltro venire concessi pure a coloro che superano i limiti di reddito o sono proprietari di un' altra abitazione adeguata soltanto; in tal caso le anticipazioni devono però essere restituite in 10 anni ad un tasso pari a quello praticato all' atto della deliberazione di concessione dal tesoriere comunale sui depositi del comune.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 6

Utilizzazione degli alloggi recuperatio realizzati dal Comune

Gli alloggi già di proprietà comunale o acquisiti dal Comune tramite esproprio o cessione bonaria, oggetto di interventi di recupero o di nuova edificazione a carico della sovvenzione di cui al precedente articolo 1, possono essere alienati o assegnati in locazione.

La scelta tra l' alienazione e l' assegnazione in locazione è deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 7

Cessione degli alloggi

Nel caso di alienazione degli alloggi, il prezzo di cessione è dato dal prezzo di acquisizione dell' immobile - o dal valore dello stesso prima dell' intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale - e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.

Il precedente proprietario può esercitare entro un termine perentorio prefissato in via generale dall' Amministrazione comunale il diritto di prelazione all' acquisto.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l' alloggio viene posto in vendita mediante apposito bando al quale possono partecipare i residenti da oltre 5 anni nel comune, in possesso dei requisiti previsti per l' edilizia agevolata.

Nel caso di mancanza di acquirenti aventi i requisiti di cui al comma precedente, l' alloggio viene messo all' asta ad un prezzo non inferiore a quello di cui al primo comma, in una prima tornata tra coloro che risiedono o prestano attività lavorativa nel Comune da oltre due anni, ed in una seconda tornata con partecipazione libera.

Gli acquirenti in possesso dei requisiti prescritti per l' edilizia agevolata possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione alle condizioni previste dal precedente articolo 3 e, per quanto concerne la durata dell' ammortamento ed il tasso annuo di riferimento, dall' articolo 4, primo comma.

Art. 8

Locazione

(1)

Gli alloggi per i quali il Comune non delibera la vendita, vengono assegnati in locazione semplice secondo la disciplina regionale prevista per l' edilizia sovvenzionata.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 28/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 53, comma 2, L. R. 13/1998

Art. 9

Destinazione turistica

Con la convenzione di cui al precedente articolo 3, secondo comma, sarà disciplinata anche la eventuale parziale o totale destinazione stagionale degli alloggi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 3 a scopi di ricettività turistica.

Art. 10

Immobili non destinati a scopi abitativi

(1)

Il Consiglio comunale può altresì deliberare di concedere anticipazioni e contributi ai proprietari anche per interventi edilizi su immobili compresi nel piano particolareggiato da destinare ad uso non abitativo, quali il commerciale, l' artigianale, il turistico ed altri.

(2)

In tal caso, l' importo dell' anticipazione non potrà eccedere il 50% della spesa ammissibile e, comunque, l' importo di lire 20 milioni e dovrà essere restituito secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, ultimo comma.

Nel caso di immobili di proprietà comunale aventi la destinazione di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma.

Gli acquirenti possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione e comunque non eccedente l' importo di lire 20 milioni che dovrà essere restituita alle condizioni di cui all' articolo 5, ultimo comma.

Nel caso di locazione, i canoni confluiscono ad incremento della sovvenzione secondo quanto previsto dal Precedente articolo 3, quarto comma.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 45/1993

Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 11

Regolamento d' attuazione

Con apposito regolamento saranno disciplinati gli aspetti procedurali, le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi prescritti, i criteri di quantificazione delle anticipazioni e dei contributi da concedere e di scelta dei destinatari e quant' altro si ritenga necessario ai fini dell' attuazione della presente legge.

(1)

Il regolamento d' attuazione e gli schemi tipo della convenzione e dei bandi sono adottati dal Consiglio comunale ed approvati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 12

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 153, comma 1, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 4, comma 38, L. R. 22/2010

Art. 13

Concessione della sovvenzione e controlli

La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all' articolo 1 ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del Comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano particolareggiato.

L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione e dei relativi rientri abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.

Art. 14

Per la concessione del contributo una tantum di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8402 con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 15

Per la concessione dei contributi annui costanti di cui al quarto comma del precedente articolo 1 è autorizzato il limite d' impegno di lire 250 milioni nell' esercizio 1983.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8403 con la denominazione: << Contributi annui costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.