Art. 3
I contributi introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977, da parte dei soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1, dovranno essere rimborsati su domanda degli stessi, dopo l' accreditamento delle somme relative da parte dell' Amministrazione regionale.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 4
Qualora i soggetti esentati ai sensi del precedente articolo 1 intendano realizzare o abbiano realizzato il proprio intervento edificatorio all' interno di un piano di lottizzazione regolarmente autorizzato, l' Amministrazione comunale dovrà rimborsare agli stessi la percentuale, rapportata al dimensionamento del predetto intervento, dell' onere per le opere di urbanizzazione secondaria introitato ai sensi dell'
articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto n. 01500/Pres. del 14 luglio 1977.
Per il rimborso dell' onere ai soggetti provvisti di concessione edilizia di data antecedente all' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi ricadenti in ambito di lottizzazione, andrà rivolta apposita istanza da parte dei soggetti interessati entro il perentorio termine di cui al secondo comma del precedente articolo 3 ai Comuni interessati.
Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rifondere ai Comuni l' ammontare delle somme da rimborsare ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, terzo comma.
Limitatamente al rimborso di cui ai precedenti articoli 3 e 4, terzo comma, la domanda del Sindaco corredata dalla documentazione giustificatrice dovrà pervenire alla Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro il perentorio termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 29/1985
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 4, L. R. 48/1991