Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 28, primo comma, L. R. 54/1983
TITOLO I
 MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI
DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO
1981, N. 53
Art. 1
 
All' articolo 8, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppressa la frase << qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori >>.
Art. 2
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 21, quarto e quinto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel caso in cui ad un dipendente dell' VIII livello siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l' attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggiore importo.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7
 
All' articolo 79, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << Presidente del Consiglio >> vengono aggiunte le parole << dei Vice Presidenti del Consiglio >>; la cifra << 750 >> è sostituita dalla cifra << 960 >>.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 8
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell' importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n. 53/1981.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 49/1984
Art. 9
 
In via di interpretazione autentica, si intende che la norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è applicabile esclusivamente nei confronti di dipendenti regionali chiamati a far parte degli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, con esplicito riferimento alle specifiche funzioni od all' incarico dagli stessi svolti nell' Amministrazione regionale ovvero delle commissioni d' esame e dei gruppi di lavoro.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 13
 
Il primo comma dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile. >>.

Art. 14
 
Il termine di cui all' ultimo comma dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato a 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Art. 15
 
Alla fine del primo comma dell' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole << o, in ogni stato e grado del procedimento, venga pronunciata declaratoria di amnistia nei suoi confronti >>.
Art. 17
 
Alla fine del terzo comma dell' articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente frase: <<
.....; le prestazioni di cui al punto 6) spettano, con la stessa decorrenza, anche al personale in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale >>.

Art. 19
 
Dopo l' articolo 158 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 26/1985
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 23
 
All' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all' articolo 2, terzo comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, ed all' articolo 2, quarto comma, lettera c), ed ottavo comma lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, sono soppresse le frasi << e comunque per un massimo di 16 anni >>.
Art. 24
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinario o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell' articolo 82.
Art. 25
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell' applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, l' anzianità maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall' ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell' attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento.
Art. 26
 
In via di interpretazione autentica del quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il richiamo alle norme del medesimo articolo s' intende riferito alla norma di cui al secondo comma. A tal fine, per aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera si intende la differenza tra il trattamento economico attribuito nella qualifica dirigenziale di Direttore di servizio di II classe per effetto della prima applicazione del DPR 30 giugno 1972, n. 748, e della normativa regionale allora vigente ed il trattamento economico in godimento nella qualifica di Direttore di sezione, alla data di decorrenza della promozione a Direttore di servizio di II classe.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 28
 
Il secondo comma dell' articolo 185 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituito dai seguenti commi:
<< Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 10 settembre 1979 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all' articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;
b) per il personale non docente di ruolo si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scarti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.

A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.

A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;
- importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l' importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;
- la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l' eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l' Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.


Art. 29
 
All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1981, n. 86, viene aggiunto, dopo il punto a), il seguente punto:
<< a bis) rateo determinato al 1 gennaio 1981 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 1 gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.

Art. 30
 
Al terzo e al settimo comma, dopo la prima alinea dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95, viene aggiunta la seguente alinea:
<< - rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato >>.

Art. 32
 
Il primo comma dell' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti. >>.

All' articolo 199, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aggiunta la seguente disposizione:
<< Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato >>.

Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 35
 
All' articolo 202, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parole << dell' anno 1979 >> sono sostituite dalle parole << degli anni 1979 e 1980 >>.
Art. 36
 
Qualora per effetto dell' applicazione della norma di cui al secondo comma dell' articolo 206 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale regionale assunto a contratto giornalistico venga attribuito, alla data del 1 settembre 1981, un trattamento economico complessivo, esclusa l' indennità compensativa di cui all' articolo 7, decimo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, inferiore al trattamento economico complessivo spettante, alla medesima data, in base alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel livello funzionale - retributivo di provenienza, sono attribuiti a detto personale gli aumenti periodici, o frazione di aumenti periodici, pari alla relativa differenza.
Art. 37
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
2 Terzo comma abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2007
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all' articolo 217 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, l' abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, non s' intende riferita alle disposizioni di cui al Capo I della medesima legge regionale.
Art. 40
 
In via d' interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 101 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per i Direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento l' inquadramento alla qualifica iniziale nei ruoli dirigenziali secondo quanto previsto dal citato articolo 101, primo comma, viene considerato anche ai fini della rideterminazione di cui all' articolo 99 della medesima legge regionale 48/1975.
Art. 41
In via di interpretazione autentica dell' articolo 99 della predetta legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, qualora alla scadenza dell' anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della classe di stipendio o qualifica superiore queste corrispondano, la rideterminazione va effettuata con riferimento alla qualifica superiore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, ottavo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera h), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 44
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 15 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21, e 129 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, tra i rischi assicurativi devono intendersi pure quelli derivanti da furto, incendio o danneggiamento.
TITOLO II
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE
DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO
Art. 45
 
Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4 Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 47
 
Il personale assunto a contratto ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l' equiparazione di cui all' articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Per la valutazione dei requisiti ai fini dell' inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 48
 
In attuazione di quanto disposto dall' articolo 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 65 o dell' articolo 79 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale - retributivo del ruolo unico regionale.
Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e contributivi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile tra l' attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983