Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
TITOLO II
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE
DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO
Art. 45
 
Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4 Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 47
 
Il personale assunto a contratto ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l' equiparazione di cui all' articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Per la valutazione dei requisiti ai fini dell' inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 48
 
In attuazione di quanto disposto dall' articolo 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 65 o dell' articolo 79 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale - retributivo del ruolo unico regionale.
Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e contributivi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile tra l' attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983