Legge regionale 09 dicembre 1982, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.
Art. 25
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell' applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, l' anzianitą maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall' ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell' attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento.