Legge regionale 20 novembre 1982 , n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 50, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 20, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 22, L. R. 2/2000

Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 13, L. R. 13/2002

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 43, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 1, L. R. 17/2006

Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 43, L. R. 1/2007

Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 14, L. R. 5/2013

Integrata la disciplina della legge da art. 41, comma 3, L. R. 11/2014

10  Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 15, L. R. 31/2017

11  Articolo 5 bis aggiunto da art. 3, comma 52, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 1

(3)(4)(5)(10)

Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546 , in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione, avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.

(1)(2)(6)

Presso il detto Fondo è istituita altresì le sezioni speciali, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell' intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente. Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.

(7)(8)

Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all' anzidette sezioni speciali presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all' articolo seguente.

(9)

Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 70/1983

Parole sostituite al primo comma da art. 20, comma 3, L. R. 12/2003

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 12, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 24/2016

Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 5/2020

Art. 2

(10)

1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.

(6)(8)(9)(11)(14)

Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni.

(1)(2)(3)(4)(12)

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

(5)

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio.

(13)

Note:

Terzo comma sostituito da art. 5, terzo comma, L. R. 70/1983

Parole soppresse al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003

Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003

Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina del quarto comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005

Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011

Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011

Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 11/2014

Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 31/2017

11  Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

12  Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

13  Parole sostituite al quinto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

14  Primo comma sostituito da art. 3, comma 52, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 3

1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:

a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;

b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.

(1)(2)(4)(6)(7)(8)(13)

1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario, nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.

(9)(12)(14)

1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.

(10)

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al DPR 11 luglio 1977, n. 689.

(3)(5)

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 4/1995

Parole sostituite al primo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996

Parole sostituite al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996

Primo comma sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002

Secondo comma abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002

Primo comma sostituito da art. 3, comma 68, L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018 . Si veda la disposizione di cui all'art. 2, c. 42 della medesima L.R. 14/2018.

10  Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018

11  Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

12  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 51, L. R. 13/2023

13  Comma 1 sostituito da art. 3, comma 52, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

14  Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 52, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 4

(2)(5)

1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:

a)

( ABROGATA )

b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;

c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

(3)

2. Presiede il Comitato il Direttore regionale dell'agricoltura.

(4)

3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.

4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.

8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1985

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/1995

Parole soppresse al primo comma da art. 30, comma 2, L. R. 31/1996

Parole soppresse al secondo comma da art. 30, comma 3, L. R. 31/1996

Il Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 5

(20)(22)(23)(24)

1. Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere erogati alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) finanziamenti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) finanziamenti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) finanziamenti per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.

o) finanziamenti per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(21)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)

1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.

(50)

2. Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell’Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti

(38)

3. Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1985

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al primo comma da art. 2, quarto comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 10/1987

Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 25/1989

Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 39/1989

Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1992

Parole aggiunte al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 20/1992

Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 20/1992

10  Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 20/1992

11  Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 20/1992

12  Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 20/1992

13  Integrata la disciplina del primo comma da art. 17, L. R. 20/1992

14  Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 20/1992

15  Integrata la disciplina del primo comma da art. 18, comma 2, L. R. 20/1992

16  Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 4/1995

17  Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 8, L. R. 16/1996

18  Integrata la disciplina del primo comma da art. 77, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

19  Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002

20  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 12, L. R. 14/2003

21  Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 17/2006

22  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 17/2008

23  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 24/2009

24  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 18, L. R. 11/2011

25  Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 18/2011

26  Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

27  Lettera a) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

28  Lettera b) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

29  Lettera c) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014

30  Lettera d) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014

31  Lettera f) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014

32  Parole soppresse alla lettera g) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 11/2014

33  Parole soppresse alla lettera h) del primo comma da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 11/2014

34  Lettera i) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 11/2014

35  Lettera l) del primo comma sostituita da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 11/2014

36  Aggiunto dopo la lettera n bis) del primo comma un comma da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 11/2014

37  Primo comma sostituito da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016

38  Parole aggiunte al secondo comma da art. 37, comma 1, L. R. 28/2017

39  Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 45/2017

40  Integrata la disciplina della lettera b) del primo comma da art. 3, comma 46, L. R. 45/2017

41  Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

42  Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

43  Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 22/2020

44  Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 52, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

45  Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

46  Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

47  Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

48  Parole sostituite alla lettera n) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

49  Parole sostituite alla lettera o) del comma 1 da art. 3, comma 52, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

50  Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 52, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 5 bis

(Criteri relativi ai procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti)

(1)

1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentante anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;

b) l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;

c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;

d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;

e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;

f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;

h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.

2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d), è effettuata dall'istituto o ente di credito.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 6

Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:

- per l' attuazione degli interventi di cui al punto b) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55 , come integrati dalla legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

- per l' attuazione degli interventi di cui al punto c) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni;

-

( ABROGATO )

- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;

-

( ABROGATO )

- per quanto attiene al punto h) la normativa di cui al Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 ;

- ( ABROGATO ).

(1)(2)(5)(6)

Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990.

(3)(4)

In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.

Note:

Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985

Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987

Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002

Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 7

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

(4)(5)

Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.

I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alle sezioni speciali alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

(7)

Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.

(1)(2)(3)(6)

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all' attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Note:

Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995

Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000

Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003

Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014

Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017

Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 8

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti sono applicabili al Fondo di rotazione ed alle sezioni speciali le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 9

Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

- capitolo 7410 con le denominazione << Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l' esercizio 1982;

- capitolo 7411 con le denominazione << Finanziamento delle sezioni speciali del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1982.

(1)

Al predetto onere di lire 24.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 51 e 54 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell' articolo 7, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreti dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982 e n. 13 del 18 febbraio 1982.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.