Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 7 bis aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

Articolo 7 ter aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

Nuova partizione contenente articoli da 7 bis a 7 ter aggiunta da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

Articolo 18 bis aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 2/1984

Integrata la disciplina della legge da art. 10, terzo comma, L. R. 2/1984

Integrata la disciplina della legge da art. 7, L. R. 48/1984

Integrata la disciplina della legge da art. 8, primo comma, L. R. 48/1984

Integrata la disciplina della legge da art. 8, secondo comma, L. R. 48/1984

Articolo 16 bis aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 48/1985

10  Integrata la disciplina della legge da art. 13, L. R. 15/1992

11  Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

12  Partizione di cui fa parte l'art. 19, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

13  Partizione di cui fa parte l'art. 24, abrogata da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

TITOLO I

OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSOPER CALAMITÀ NATURALI E INTERVENTI PERCALAMITÀ PUBBLICHE DI CARATTEREIGIENICO - SANITARIO

CAPO I

Opere di prevenzione e pronto soccorsoper calamità naturali

Art. 1

Disposizione generale

Salva la competenza statale nelle materie elencate all' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, così come sostituito dall' articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, le opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali da eseguirsi a cura e spese dell' Amministrazione regionale sono disciplinate dal presente Titolo, Capo I.

Ai fini della presente legge, salvo quanto disposto dal settimo comma del successivo articolo 2, si intende per calamità naturale l' insorgere di situazioni causate da agenti naturali che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone e/o ai beni, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2

Lavori di pronto soccorso

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.

In particolare tali lavori possono, tra l' altro, riguardare:

a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidamento di pendici ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristini provvisori di opere ed impianti pubblici di preminente rilevanza per la ripresa delle attività economiche;

c) ripristini provvisori del traffico (collegamenti stradali ed altre vie di comunicazione);

d) ripristini provvisori di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell' igiene pubblica;

e) apprestamento di ricoveri per le persone rimaste senza tetto.

Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.

Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.

In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.

Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.

Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986

Art. 3

Disposizioni procedimentali per interventidi pronto soccorso

Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.

La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.

L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.

Art. 4

Opere di prevenzione di calamità naturali

(3)(6)

Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere:

a) altamente probabile il verificarsi, in tempi brevi, di una calamità naturale ovvero, b) di rilevante probabilità il verificarsi di un tale evento, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i lavori e le opere, anche a carattere definitivo, idonee a prevenire tali eventualità, nonché a eseguire studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento a tali situazioni.

(1)(2)(4)(5)

Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.

Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.

Le opere di sistemazione idraulico - forestale per la prevenzione di calamità naturali sono disciplinate dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992

Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015

Art. 5

Disposizioni procedimentali per interventidi prevenzione

(1)

Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.

Per l' esecuzione degli interventi di prevenzione relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 4, si applicano i disposti degli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992

Art. 6

Benefici contributivi

In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province, o loro Consorzi e alle Comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire - una volta riconosciuta, nei modi indicati all' articolo 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste - il parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l' importo predetto.

Art. 7

Prestazioni peritali

Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.

Qualora nell' opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un' organizzazione di mezzi e strumenti, per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 5.

CAPO I bis

Disposizioni comuni per le opere di prevenzionee pronto soccorso per calamità naturali

Art. 7 bis

(1)

L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.

Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

Art. 7 ter

(1)

I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

CAPO II

Interventi per calamità pubbliche di carattereigienico - sanitario

Art. 8

Disposizione generale

Ai fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario l' insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone o degli animali sotto l' aspetto igienico - sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 9

Disposizioni procedimentali per interventidi carattere igienico - sanitario

L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente articolo 8.

Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell' articolo 2, quarto e sesto comma.

Per le calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti dell' intervento, nonché dell' esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente articolo 3.

Art. 10

Benefici contributivi per attrezzature

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.

CAPO III

Abrogazione di precedente normativa e disciplina deiprocedimenti pendenti

Art. 11

Abrogazione di norme regionali

Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e rispettivamente la legge regionale 18 novembre 1976, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Disposizione transitoria

Gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa che si viene ad abrogare in forza del precedente articolo 11, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Per il perfezionamento degli interventi suindicati continuano ad applicarsi le norme surrichiamate.

TITOLO II

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONEDEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DACALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALIAVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CAPO I

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 14

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, sesto comma, L. R. 53/1986 nel testo modificato da art. 4, L. R. 12/1990

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 15

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 2/1984

Primo comma interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 25/1985

Secondo comma interpretato da art. 14, primo comma, L. R. 25/1985

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 16

( ABROGATO )

(9)(10)

Note:

Derogata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 2/1984

Derogata la disciplina del primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 48/1984

Derogata la disciplina del primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 25/1985

Primo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1985

Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, secondo comma, L. R. 25/1985

Parole aggiunte al quarto comma da art. 15, terzo comma, L. R. 25/1985

Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 15, quarto comma, L. R. 25/1985

Parole aggiunte al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1985

10  Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 16 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 48/1985

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 17

( ABROGATO )

(2)

Note:

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1985

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 18 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 2/1984

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

TITOLO III

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL' EFFICIENZAPRODUTTIVA DELLE AZIENDE DANNEGGIATEDA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALIAVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CAPO I

Interventi per il ripristino dell' efficienza produttiva delleaziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 20

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 2/1984

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 18/2000

Art. 21

( ABROGATO )

(3)

Note:

Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, quarto comma, L. R. 2/1984

Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 53/1986

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

Art. 23

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, terzo comma, L. R. 2/1984

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

CAPO II

Interventi per il ripristino dell' efficenza produttivadelle aziende agricole

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999

TITOLO IV

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982

Art. 25

Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente articolo 13.

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell' efficenza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.

Per la dichiarazione dell' eccezionalità dell' evento atmosferico e per la delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente articolo 14.

Art. 26

Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.

Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione di cui al precedente articolo 14, con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico comunale per le precise indicazioni circa i danni arrecati, ovvero, in caso di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i danni per i quali si richiede il beneficio sono stati prodotti dalle avversità atmosferiche di cui al precedente articolo.

(1)

Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.

Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.

Note:

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 2/1984

TITOLO V

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALIE FINANZIARIE

Art. 27

Per le finalità dell' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 86.000.000 per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il Capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >>.

Al predetto onere di lire 86.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981, e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 6 del 3 febbraio 1982 - dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 28

Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - viene istituito il capitolo 8224 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 29

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX viene istituito << per memoria >> il capitolo 8848 con la denominazione << Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale >>.

Art. 30

Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 8391 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, Provincie, o loro Consorzi, ed alle Comunità montane per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

Art. 31

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 8392 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai Comuni per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario >>.

Art. 32

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 13 e 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8393 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico, e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1983

Art. 33

Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48 viene revocato a decorrere dall' esercizio 1982.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.

Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

- per il settore del commercio, di lire 45 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

- per il settore del turismo, di lire 5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - i seguenti capitoli:

- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell' industria e dell' artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

- alla Rubrica n. 2 - Direzione del commercio - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 8634 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

All' onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni - per il settore dell' industria e dell' artigianato - mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni - per i settori del turismo e del commercio - mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma - di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.

Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 34

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 8224, 8848, 8391, 8392, 8393, istituiti rispettivamente con gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.

Art. 35

Disposizioni finanziarie per le opere pubbliche di bonificamontana e di sistemazione idraulico - forestale

Per le spese sostenute al fine di eseguire, ai sensi delle vigenti norme regionali, lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico - forestale danneggiate o distrutte da calamità naturali, l' Amministrazione regionale può inoltrare richiesta di rimborso sui finanziamenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.