Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.
CAPO I
 Provvedimenti a favore delle Società finanziarie regionali
Friulia SpA e Friulia Lis SpA, del Fondo di rotazione
e dell' Istituto di mediocredito
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
Art. 6
 
La relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà trasmessa dalla Giunta regionale, entro il termine di 10 giorni dall' avvenuto deposito, alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1983
CAPO III
 Contributi a enti pubblici per infrastrutture industriali
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012