L' amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni le spese relative ai conguagli conseguenti all' attribuzione del trattamento di inquadramento al personale di cui all'
articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, per il periodo 1 febbraio 1981 - 31 dicembre 1981 per il personale di cui al primo comma del citato articolo 8 e per il periodo 22 giugno 1981 - 31 dicembre 1981 per il personale di cui al secondo comma del citato articolo 8.