Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 1

Per tutte le opere, cui provvede la Segreteria generale straordinaria, su richiesta degli Enti interessati, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente le riparazioni e la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, sono a carico della Amministrazione regionale le maggiori spese derivanti dall' aggiornamento dei prezzi delle opere di progetto.

Il Segretario generale straordinario, a tal fine, è autorizzato ad aggiornare i prezzi di progetto ed il relativo quadro economico prima della stipulazione del contratto d' appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto medesimo agli organi deliberativi, consultivi e di controllo.

L' aggiornamento dei progetti delle opere di cui al primo comma viene effettuato, di norma, con l' osservanza dei preziari regionali approvati con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale.

Nell' ipotesi in cui non siano applicabili i predetti decreti, l' aggiornamento viene effettuato sulla base della variazione dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l' opera rientra.

Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 per gli interventi ivi previsti, la revisione dei prezzi contrattuali per gli altri interventi contemplati dal presente articolo decorre dalla data di stipulazione del contratto d' appalto.

Art. 2

In via di interpretazione autentica fra le attribuzioni spettanti al Segretario generale straordinario in forza dell' articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, devesi ricomprendere anche la stipulazione dei contratti d' appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.

Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti di cui al comma precedente anche in deroga o parziale modifica di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale - nel rispetto peraltro del limite complessivo di spesa previsto e salvo ratifica da parte della Giunta stessa - nelle seguenti ipotesi:

1) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di edilizia abitativa aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazione suddette, compresi in un programma deliberato dal Consiglio comunale ancorché tali interventi non siano stati ancora ammessi al finanziamento regionale;

2) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di opere pubbliche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, purché già ammessi al finanziamento regionale;

3) quando si tratti di variazioni di prezzi preventivati in modo incongruo per mancata od insufficiente valutazione di particolari difficoltà di cantiere o per altri effetti di analisi dei costi;

4) quando si tratti di modificazioni o correzioni che non comportino variazioni di spesa.

(1)

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.

Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale.

(2)

Note:

Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994

Parole aggiunte al quarto comma da art. 138, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 3

Ai fini dell' attuazione dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4

Il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<< La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione. >>.

Art. 5

I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.

I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall' origine.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.