Legge regionale 02 agosto 1982 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2005

Interventi regionali per la progettazione di opere igienico - sanitarie.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 29/1984

Legge abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui alla presente legge continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985

Art. 2 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 29/1984

Articolo abrogato da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.