Art. 1
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli - Venezia Giulia sono regolati dalle norme concernenti il personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.