Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.
Art. 3
L' agevolazione di cui al comma precedente potrà essere, altresì, concessa anche a favore di altre cooperative del medesimo comparto che rinnovino i propri impianti al fine di migliorare la lavorazione del latte e la commercializzazione dei prodotti.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto in 10 quote annuali a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo e dovranno altresì versare direttamente all' ERSA un importo pari al 5% della quota rimborsata a titolo di rimborso spese sostenute dal predetto Ente.
La provvidenza di cui al presente articolo non pregiudica l' eventuale titolo della cooperativa a fruire di provvidenze creditizie o contributive per far fronte alle spese di gestione.
La somma sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dalle cooperative, restando all' Ente l' anzidetto rimborso spese.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.