Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.
CAPO I
 Contributi sugli interessi dei mutui contratti
da Enti e Società cooperative
per programmi di sviluppo
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, secondo comma, L. R. 30/1984
Art. 4
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato nell' esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle Società ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio, ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, della
legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, concernente
provvidenze a favore delle imprese del settore della
cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro.
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dagli articoli seguenti, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 930 milioni, di cui lire 680 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 84/1981
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Contributi a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia
fidi tra le piccole imprese commerciali e del
Consorzio regionale di garanzia fidi tra le cooperative
di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi.
CAPO V
 Contributo annuo a favore delle Cooperative Operaie
di Trieste, Istria e Friuli
Art. 14
 
Per favorirne l' adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni per dieci anni alle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio.