CAPO I
Contributi sugli interessi dei mutui contratti
da Enti e Societā cooperative
per programmi di sviluppo
Art. 1
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le societā ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attivitā e per i programmi di sviluppo, l' ampiezza territoriale in cui operano - contrarranno a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passivitā iscritte a bilancio ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.
Il limite del contributo di cui al comma precedente č fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell' importo del mutuo.
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, č autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalitā e le forme da seguire per la richiesta e l' erogazione del contributo regionale.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, secondo comma, L. R. 30/1984
Art. 4
Per le finalitā di cui al precedente articolo 1 č autorizzato nell' esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle Societā ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passivitā iscritte a bilancio, ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 5
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā.