Legge regionale 25 settembre 1981, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Assunzione totale di spesa di un programma straordinario triennale per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella regione. Modifiche e rifinanziamento dell' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, concernente la bachicoltura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Assunzione totale di spesa di un programma straordinario
triennale per la promozione e la valorizzazione del
vino prodotto nella regione
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, quarto comma, L. R. 9/1983
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010