Art. 14
Per le finalitā previste dal precedente articolo 10 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, viene istituito il capitolo 7864 con la denominazione: << Contributi ai Consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l' integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo - ai sensi del
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.