Legge regionale 02 settembre 1981, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5903 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.498 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5905 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità di cui all' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 83.348.659.806 per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 83.348.659.806 per l' esercizio 1981.
Per le finalità di cui all' articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6037 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7146 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 2
 
All' onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente articolo 1 si provvede come segue:
a) per lire 5.250 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, della annualità iscritte dal 1976 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 29 maggio 1976, n. 336;
b) per lire 39.950 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, delle annualità iscritte al 1977 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 8 agosto 1977, n. 546;
c) per lire 40.874.415.159 mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:
- dal capitolo 6010, storno di lire 34.000.000.000, iscritte con l' articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
- dal capitolo 7796, storno di lire 300.000.000, iscritte con l' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell' artigianato;
- dal capitolo 7837, storno di lire 6.434.635.612, iscritte con l' articolo 16 legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;
- dal capitolo 8624, storno di lire 139.779.547, iscritte con l' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo;
d) per lire 10.072.244.647 mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote, o alle parti di esse, non utilizzate al 31 dicembre 1980, e trasferite ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3:
- dal capitolo 7135 storno di lire 742.937.537
- dal capitolo 7274 storno di lire 49.307.110
- dal capitolo 7280 storno di lire 8.980.000.000
- dal capitolo 7847 storno di lire 300.000.000

Art. 3
 
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996, vengono ridotte di lire 8.500 milioni per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 25.500 milioni per il piano, di cui lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l' articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell' artigianato, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono revocate.
Lo stanziamento del capitolo 7796 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto a zero ed il capitolo stesso viene soppresso.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1990, vengono ridotte di lire 1.319.982.646 per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 7837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 3.959.947.938 per il piano, di cui lire 1.319.982.646 per l' esercizio 1981.
Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo, viene ridotto di lire 47.200.445 a decorrere dall' esercizio 1981.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono ridotte di lire 47.200.445 per ciascuno degli esercizi medesimi.
Lo stanziamento del capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 141.601.335 per il piano, di cui lire 47.200.445 per l' esercizio 1981.
Art. 5
 
È costituito il Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.
A favore di detto fondo è autorizzata l' assegnazione di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 12.912 milioni, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 4.304 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 12.912 milioni si fa fronte:
a) per lire 4.304 milioni, relativi all' esercizio 1981, mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;
b) per lire 908 milioni con la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 908 milioni;
c) per le restanti lire 7.700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 per gli importi a fianco di ciascuno specificati:
- capitolo 1953 per lire 4.000 milioni;
- capitolo 1954 per lire 2.000 milioni;
- capitolo 2455 per lire 10 milioni;
- capitolo 2462 per lire 120 milioni;
- capitolo 2505 per lire 560 milioni;
- capitolo 6701 per lire 400 milioni;
- capitolo 6851 per lire 200 milioni;
- capitolo 6852 per lire 200 milioni;
- capitolo 6901 per lire 210 milioni.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.