Art. 2
Gli oneri per le indennità e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981 rispettivamente di lire 120 milioni, di lire 50 milioni e di lire 30 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - del precitato stato di previsione.