Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 5
 Obiettivi dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale assolve agli obiettivi qui di seguito elencati a mezzo degli uffici, presidi e servizi competenti in materia di igiene e prevenzione della patologia del lavoro, integrando l' attività con quella degli altri uffici, servizi e presidi, in particolare dell' ecologia e dell' igiene pubblica:
a) garantire l' integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle Unità Sanitarie Locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) indicare le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività produttive di carattere industriale, artigiano, agricolo e terziario ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell' organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c) promuovere e verificare l' attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l' attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori e della rappresentanza dei datori di lavoro alle attività di elaborazione e di indagine;
e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzata alla conoscenza dei fattori di nocività e di rischio e delle misure idonee alla loro eliminazione, avvalendosi della collaborazione dell' Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, della Università sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri idonei istituti di ricerca.