Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
CAPO I
 Generalità
Art. 5
 Obiettivi dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale assolve agli obiettivi qui di seguito elencati a mezzo degli uffici, presidi e servizi competenti in materia di igiene e prevenzione della patologia del lavoro, integrando l' attività con quella degli altri uffici, servizi e presidi, in particolare dell' ecologia e dell' igiene pubblica:
a) garantire l' integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle Unità Sanitarie Locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) indicare le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività produttive di carattere industriale, artigiano, agricolo e terziario ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, con riguardo ai fattori di nocività eventualmente presenti nell' organizzazione del lavoro in applicazione alle norme vigenti in materia;
c) promuovere e verificare l' attuazione e il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l' attuazione delle altre misure volte a tutelare la salute e integrità fisica in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori e della rappresentanza dei datori di lavoro alle attività di elaborazione e di indagine;
e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzata alla conoscenza dei fattori di nocività e di rischio e delle misure idonee alla loro eliminazione, avvalendosi della collaborazione dell' Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, della Università sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di altri idonei istituti di ricerca.

Art. 6
 Attività dell' Unità Sanitaria Locale
In particolare competono all' Unità Sanitaria Locale:
1) la individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi della vigente normativa statale;
2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rispettive rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza dell' Unità Sanitaria Locale ai sensi dell' articolo 21 della citata legge n. 833;
4) la indicazione delle misure idonee all' eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento dell' ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, anche al fine di garantire, tra l' altro, il rispetto dei limiti massimi ammissibili di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) la formazione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull' uomo e sull' ambiente;
6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori, dipendenti ed autonomi, esposti ai fattori di rischio;
7) la verifica tramite i servizi di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell' ambiente sotto il profilo igienico - sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, può affidare al settore preposto all' igiene e prevenzione della patologia di lavoro, l' organizzazione e la realizzazione attraverso i presidi e i servizi, di indagini sanitarie nonché delle visite preventive periodiche previste dalla vigente legislazione. Spetta in ogni caso al detto settore il coordinamento delle attività di cui al presente comma.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985
CAPO II
 Organizzazione territoriale: strutture e compiti
Art. 9
 Servizio di medicina del lavoro
Il servizio di medicina del lavoro è l' unità operativa nell' ambito di ogni Unità Sanitaria Locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell' Unità Sanitaria Locale.
L' organizzazione e l' entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, tenendo conto di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di Unità Sanitaria Locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell' informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.
Art. 11
 Rapporti con i servizi sanitari aziendali
Il settore cui compete l' igiene e prevenzione della patologia di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposta ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali, i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell' Unità Sanitaria Locale e la individuazione degli stessi.
Art. 12
 Rapporti con l' Università
Nell' ambito delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e l' Università concordano le modalità di collaborazione nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale e con particolare riguardo, tra l' altro, alla utilizzazione dell' Istituto di medicina del lavoro quale reparto specialistico con funzione multizonale di diagnosi e cura per casi complessi di malattia professionale, per la realizzazione di programmi di monitoraggio biologico e di ricerca.
CAPO III
 Attività ed interventi particolari