Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 22

(Funzioni già di competenzadei Consorzi provinciali antitubercolari)

Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell' Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.