﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 13 luglio 1981

      , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina ed esercizio  delle  funzioni  in  materia  di igiene e sanità pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Strutture ed organi competenti all' esercizio)</span></p><p style="text-align: justify;">Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto  all' assistenza,  profilassi  e  vigilanza veterinaria dell' Unità sanitaria locale.</p><p style="text-align: justify;">In particolare, nell' ambito dell' attività  istruttoria le valutazioni di ordine tecnico  spettano  al  responsabile del  settore,  comprese  quelle  già  di   competenza   del veterinario provinciale.</p><p style="text-align: justify;">L' attività  ispettiva  di  vigilanza  e  controllo  è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre  che del personale dipendente, di altro personale  con  qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.</p><p style="text-align: justify;">Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività  di cui al terzo comma del presente  articolo  sono  attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre  1978,  n. 833 e  nei  limiti  del  servizio  cui  sono  destinati,  le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.</p></p></body></html>