Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 7
 (Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
7)   ( ABROGATO )
8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
9) la polizia mortuaria;
10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
14) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;
15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985