Art. 44
(Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.