Art. 34
(Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.