Art. 30
(Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.