Legge regionale 25 giugno 1981, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1996

Ulteriori norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, è aggiunta di seguito la seguente frase:
<< Per l' emissione dell' autorizzazione provvisoria si prescinde dall' accoglimento della relativa domanda di contributo da parte della Giunta regionale >>.

Art. 4
 
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, ai fini della concessione dei contributi di ogni genere per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi negli anni 1979 e 1980, si prescinde dall' autorizzazione provvisoria per i lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 12/1989
Art. 8
Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 14, comma 1, L. R. 6/1996
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 10
 
In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, e dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.