Legge regionale 03 giugno 1981, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2005

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 riguardante interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dal precedente articolo 1, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
esercizio 1981lire 1.000 milioni
esercizio 1982lire 2.000 milioni
esercizi dal 1983 al 2000lire 3.000 milioni
esercizio 2001lire 2.000 milioni
esercizio 2002lire 1.000 milioni


L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l' esercizio 1981, l' ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, da utilizzarsi per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 20 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).