Art. 1
Tutti i pagamenti afferenti le competenze della Direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del Direttore regionale delle foreste - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di consiglieri, ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche gią istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.