Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.
CAPO I
 Disposizioni preliminari
Art. 4
 
Il piano sanitario regionale, di cui all' articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevederà, fra l' altro, per quanto attiene al settore della tutela della salute mentale:
- i criteri per la istituzione e la collocazione nei distretti dei Centri di salute mentale;
- gli ospedali generali sede del servizio psichiatrico ed il relativo numero di posti letto;
- l' articolazione dei servizi di emergenza psichiatrica nell' intero territorio regionale;
- i centri di salute mentale le cui equipes devono comprendere neuropsichiatrici - infantili e sociologici.

Il primo piano sanitario regionale disciplinerà, altresì, la diversa utilizzazione degli ospedali psichiatrici e delle altre strutture neuropsichiatriche, mano a mano che si renderanno disponibili.
CAPO II
 Dipartimento di salute mentale
CAPO III
 Presidi e servizi per la tutela della salute mentale
Art. 9
 
Il Centro di salute mentale è unità operativa nel territorio e fa parte dei servizi sanitari del distretto di base di cui all' articolo 10, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; esso svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con altre componenti socio - sanitarie, nell' ambito dei servizi facenti capo al distretto o a più distretti sanitari di base.
Nell' espletamento dei suoi compiti fornisce le prestazioni ritenute più idonee per la risposta alle esigenze di persone portatrici di sofferenze psichiche, assicurando in genere:
- interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari, e terapie farmacologiche;
- rapporti a fini terapeutici con nuclei familiari e con i membri di istituzioni sanitarie, assistenziali, ecc.;
- incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti nel quadro dell' attività socio - terapeutica e di educazione sanitaria - psichiatrica;
- servizio di appoggio ed assistenza ad utenti a fini di prevenzione, cura e riabilitazione, anche mediante temporanea ospitalità diurna ed, eventualmente, notturna nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Gli interventi assistenziali e sanitari sono prestati, secondo la necessità del caso, presso la sede del Centro, al domicilio dell' assistito o altrove (scuola, luogo di lavoro, ecc.).
Ogni centro, nel rispetto del segreto d' ufficio deve tener il diario clinico di tutti gli interventi effettuati, mantenendo, con particolare evidenza, l' aggiornamento dei casi seguiti, ai fini di una efficace azione preventiva, curativa e riabilitativa, di verifica sanitaria, assistenziale e amministrativa.
Il centro di salute mentale è costituito da una equipe con rappresentatività multiprofessionale, di cui fanno parte almeno uno psichiatra, uno psicologo, assistenti sociali e personale infermieristico, e, quando lo preveda il Piano sanitario regionale, un neuropsichiatra infantile e un sociologo.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 17
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 54, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2 Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
3 Parole soppresse al primo comma da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 19
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato.

Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 105, quinto comma, L. R. 75/1982
2 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.