Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 1
 
I giovani assunti dalla Regione, dagli Enti dalla stessa dipendenti, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dal Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale ( CISES ), mediante i contratti stipulati in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1980, ovvero già scaduti purché siano stati portati a termine, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l' immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 1 giugno 1980.
Ai giovani di cui ai commi precedenti, ivi compresi i giovani dimissionari, competono, relativamente ai periodi di effettivo servizio prestato, i miglioramenti retributivi concessi ai dipendenti dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
 
I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l' ente che li ha utilizzati, e ciò fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.
Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
Per i giovani che hanno superato l' esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 si intendono risolti dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la Giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.
Per l' anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.
I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981
Art. 6
 
In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 26 septies - primo comma del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri Enti indicati nell' articolo 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all' esaurimento della graduatoria stessa.
Analoghi provvedimenti possono essere adottati dagli altri enti locali operanti nell' ambito della Regione, in conformità alla normativa vigente.
Art. 8
 
Per l' avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è istituita una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, della quale faranno comunque parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Su conforme parere della Commissione, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne abbiano fatto richiesta.
L' individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti e tenendo conto nell' ordine, dei seguenti criteri:
- ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;
- corrispondenza della residenza, e, in subordine, della sede di lavoro dove il giovane iscritto nella graduatoria svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall' ente che ha richiesto l' assunzione.

Ulteriori criteri potranno essere all' occorrenza definiti nell' ambito di uno specifico protocollo d' intesa tra Regione, ANCI, UPI, UNCEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli enti presso i quali sono stati avviati i giovani ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella graduatoria di cui all' articolo 4.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 7, primo comma, L. R. 2/1986
Art. 10
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge n. 285/1977, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 1.940 milioni fa carico al capitolo 8558 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni per il piano di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.940 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell' articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale n. 73/1978, fanno carico al capitolo 8559 del citato stato di previsione della spesa, il quale presenta sufficiente disponibilità.