Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante stipulazione di apposita convenzione, in concessione da parte dell' Azienda nazionale autonoma delle strade ( ANAS ) la realizzazione del tratto Opicina - Fernetti del collegamento autostradale Sistiana - Opicina - Padriciano con diramazione Opicina - Fernetti, secondo quanto previsto dall'
art. 3, secondo comma, del DPR 6 marzo 1978, n. 100.
A tal fine, la Regione stessa è, altresì, è autorizzata a provvedere all' esecuzione dell' opera suindicata anche mediante subconcessione a società a prevalente partecipazione regionale ovvero a società, comunque, controllate da queste ultime.
In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell' opera di cui al precedente primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall' ANAS non siano previste somme per spese tecniche.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 32/1982
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad esso - in corrispondenza con l' accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell' entrata - dei fondi corrisposti per le finalità di cui al precedente articolo 1.