Art. 8 bis
1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 2/2006
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.