Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale ed in relazione alla necessità di tutelare i valori storico - ambientali e di favorire la riconcentrazione urbana e la riqualificazione dei centri colpiti dai sismi del 1976, la presente legge detta norme procedurali e determina le modalità di intervento per la ricostruzione dei centri medesimi compatibile con l' attuale situazione geologico - sismica e con concrete prospettive di soddisfacimento del fabbisogno abitativo conseguente al sisma.

Art. 2

Le norme di cui al Capo II della presente legge sono applicabili ai Comuni disastrati individuati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare speciale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

(1)

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun Comune.

Entro gli ulteriori 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni disastrati sono tenuti ad adottare, secondo le procedure di cui al Titolo II, Capi II e III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il piano particolareggiato, includente le aree delimitate.

Entro lo stesso termine, i Comuni disastrati, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono - ai fini dell' applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo - nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 57/1981

CAPO II

Regime contributivo

Art. 3

(1)(2)(3)

A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.

Nei confronti degli stessi soggetti è autorizzata, altresì, la concessione dei contributi previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 4

(2)

Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell' ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall' articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.

(1)

La concessione dei contributi è subordinata alla stipulazione dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 8, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986

Art. 5

(2)

Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986

Art. 6

Il finanziamento dei vani da destinare ad attività produttive da ricostruire nelle aree centrali delimitate avviene a norma delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 7

Qualora il piano particolareggiato imponga l' adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l' impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente articolo 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.

A tal fine il Comune valuterà in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, l' ammontare dei maggiori costi suindicati. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherà all' interessato l' ammontare accertato.

L' intervento di cui al presente articolo è subordinato al parere favorevole della Segreteria Straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell' ambito delle aree centrali delimitate.

Art. 8

(4)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

(1)

Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l' ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. ;

Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell' articolo 54, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del Comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.

Le unità abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

(5)

Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.

Dal costo dell' intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.

(2)

Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.

(3)

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.

La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta

Note:

Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984

Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984

Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984

Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988

Art. 9

I benefici riconosciuti dalla presente legge si applicano anche in favore di coloro che abbiano già iniziato i lavori di ricostruzione all' interno delle aree centrali con regolare concessione ad edificare, anche in attesa della concessione del contributo spettante ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni.

CAPO III

Disposizioni modificative della legge regionale23 dicembre 1977, n. 63

Art. 10

L' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,e successive modificazioni è così sostituito:

<< Art. 20

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.

Il programma annuale degli interventi deve contenere:

a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

b) l' elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;

c) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;

d) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;

e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;

f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;

g) l' ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l' espropriazione e l' occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;

i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso. >>

Art. 11

Il programma annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve - altresì - contenere l' elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l' adozione delle tipologie particolari di cui all' articolo 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.

Art. 12

L' articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:

<< Art. 23

I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l' attuazione del medesimo.

Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell' area d' intervento ovvero rappresentino, in base all' imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell' ambito del comparto.

Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all' articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo all' espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l' attuazione dell' intervento unitario. >>

Art. 13

L' articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

<< Art. 24

Entro sessanta giorni dall' avvenuta adesione all' invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l' atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall' avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l' edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell' apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l' altro, le modalità per l' eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l' edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all' intervento, con l' eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

Ai fini dell' attuazione dell' intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa. >>

Art. 14

L' articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche, è così sostituito:

<< Art. 25

La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell' intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all' invito rivolto. >>

Art. 15

Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 23, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 12 della presente legge, il Comune metterà a disposizione del Consorzio, secondo le modalità stabilite al successivo comma, le aree soggette ad espropriazione.

A tal fine, il Comune, può, in pendenza delle procedure espropriative, individuare i singoli lotti da ricostruire ed assegnarli - una volta ottenuta l' occupazione temporanea degli immobili relativi - per l' edificazione ai soggetti interessati.

La concessione ad edificare viene rilasciata a favore dei soggetti assegnatari.

CAPO IV

Norme particolari

Art. 16

Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l' aspetto tecnico - funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell' interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell' immobile.

Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell' articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree sottoposte alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 91/1982

Art. 18

(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

Vanno comprese fra le infrastrutture da realizzarsi dai Comuni o dalle Comunità montane, e sono a totale carico della Regione, le opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina e in montagna sempreché siano finalizzate alla ricostruzione e/o alla ristrutturazione di edifici negli abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(1)

Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 53, primo comma, L. R. 2/1982

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 55/1986

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, quarto comma, L. R. 55/1986

Articolo interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 55/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 26/1988

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 50/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 4, L. R. 50/1990

10  Articolo interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 48/1991

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996

Art. 19

Le attribuzioni già assegnate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla Segreteria Generale Straordinaria.

Art. 20

All' interno dei piani particolareggiati, ai fini della sicurezza sismica, in deroga al punto C. 3 del DM 3 marzo 1975, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 21

(1)

Gli oneri previsti dagli articoli 7 e 18, secondo comma, della presente legge, nonché i contributi in conto capitale previsti dall' articolo 4 della medesima, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 26/1988

Art. 22

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

A carico del precitato capitolo 5509 è autorizzato, per l' esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrasi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 23

Gli oneri previsti dall' articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio, la cui denominazione viene così modificata:

<< Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. >>

Art. 24

Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5529 con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni o delle Comunità montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 5529 saranno determinati, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 25

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.