Legge regionale 18 agosto 1980, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 18/08/1980

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: << Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione >>.
Art. 1
 
Sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21:
all' articolo 3, primo comma, dopo le parole << entro 60 giorni dalla data medesima >> vengono inserite le parole << e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza >>;
all' articolo 3, secondo comma, la parola << equiparabile >> è sostituita con la parola << equiparata >>;
all' articolo 4, primo comma, dopo la frase << dell' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni >> viene inserita la frase << escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 >>;
all' articolo 6 viene aggiunto il seguente secondo comma:<< Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma. >>