Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 45, lettera b), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
Art. 4
 
Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell' assunzione alla Regione e dell' entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 nonché degli altri assegni fissi e continuativi. Al personale di cui al presente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' art. 16, I comma, della LR 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 11. Ai fini dell' attribuzione della posizione tabellare non si calcolano gli importi relativi alla contingenza ed all' adeguamento ISTAT già assoggettati a conglobamento, per la parte pari alla differenza tra l' indennità integrativa speciale e l' indennità di contingenza in godimento.
Al personale in posizione di comando, proveniente da Enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
Art. 7
 
Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall' art. 26 I comma, lettera c), della LR 5 agosto 1975, n. 48, per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.
Alla fine del quinto comma dell' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, è aggiunta la locuzione << nonché, eventualmente, dall' ENPAS >>.
Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla LR 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna << Qualifica ex ENALC ( DM 3-8-1976) >>, in corrispondenza del III livello funzionale RE, viene soppressa la voce << 1 - Primo barman >>; in corrispondenza del IV livello funzionale RE, viene inserita la voce << 1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
A decorrere dal 1 luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della LR 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel Ruolo ed esaurimento di cui alla LR 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di << Primo barman >> devesi considerare attribuita la qualifica di << Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
Le disposizioni di cui all' art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 46, sono estese anche alle promozioni effettuate in attuazione dell' articolo 107, IV comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza dal 1 gennaio 1979.