Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
TITOLO I
 Aspetti organizzativi delle Unità
Sanitarie Locali
SEZIONE I
 Disposizioni preliminari e comuni
Art. 3
 
In attesa della riforma dell' assistenza pubblica, in attuazione di quanto disposto all' articolo 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella previsione dell' attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nell' ambito dell' Unità Sanitaria Locale è assicurata dagli organi istituzionali e dall' ufficio di direzione della stessa, mediante:
- la predisposizione di programmi e progetti unitari;
- la promozione di organismi di raccordo per l' organizzazione e gestione unitarie degli interventi relativi;
- la verifica dell' attuazione dei programmi e degli interventi unitariamente considerati;
- l' integrazione degli organismi di livello dipartimentale con la rappresentanza degli operatori sociali interessati;
- il lavoro di gruppo degli operatori sanitari e sociali.

SEZIONE II
 Strutture funzionali delle Unità
Sanitarie Locali
Art. 6
All' ufficio di direzione sono preposti un coordinatore per la responsabilità amministrativa ed un coordinatore per la responsabilità sanitaria e per le attività socio - assistenziali, in attesa di una diversa regolamentazione dell' assistenza sociale.
I funzionari suindicati sono scelti dal Comitato di gestione fra i responsabili preposti ai settori dell' unità sanitaria locale, per la durata non superiore ad un quinquennio e possono essere riconfermati.
Alla cessazione dell' incarico di cui ai precedenti commi, i funzionari riassumono la direzione del settore di provenienza.
L' incarico, oltre al coordinamento, comporta il controllo e la verifica fra i piani e programmi di attività dell' Unità Sanitaria Locale e la loro attuazione da parte dei diversi settori, uffici, servizi e presidi, nonché l' emanazione di atti e provvedimenti di rispettiva competenza.
I coordinatori svolgono le attribuzioni e funzioni di competenza distintamente per la responsabilità amministrativa e sanitaria e del settore socio - assistenziale e, collegiale, per gli aspetti organizzativi, programmatori e di coordinamento delle altre strutture dell' Unità Sanitaria Locale.
Dal coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio - assistenziale dipendono i seguenti uffici:
a) l' ufficio epidemiologico;
b) l' ufficio studi e della programmazione.

Dal coordinatore per la responsabilità amministrativa dipendono i seguenti uffici:
a) ufficio degli affari generali e legali;
b) ufficio del sistema informativo.

L' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione e l' ufficio del sistema informativo operano in stretto collegamento tra loro.
I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.
Il coordinatore per la responsabilità amministrativa funge da segretario dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione.
Note:
1 Gli uffici istituiti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.
Art. 9
I settori dell' Unità Sanitaria Locale sono istituiti di regola avuto riguardo a ciascuna o a gruppi delle seguenti materie e ciò in relazione alla esigenza ed entità dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale, nonché all' entità degli interventi e prestazioni erogati:
a) materie proprie di settori con funzioni di servizio e coordinamento:
- ecologia;
- igiene pubblica e profilassi e medicina legale;
- igiene e prevenzione della patologia di lavoro;
- assistenza sanitaria di base, specialistica e ospedaliera;
- attività farmaceutiche;
- assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria;
- assistenza e tutela sociale nell' età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;
b) materie proprie di settori con funzioni di carattere gestionale:
- amministrazione del personale;
- gestione economico - finanziaria;
- gestione dell' esercizio tecnico degli stabilimenti e degli edifici;
- gestione del provveditorato;
c) materie proprie di settori con funzioni per aree obiettivo:
- tutela sanitaria e sociale della maternità ed infanzia e dell' età evolutiva;
- formazione e aggiornamento professionale.

L' Assemblea generale stabilisce il numero e l' ambito di competenza dei settori che non potranno essere più di sei per Unità Sanitaria Locale con meno di 100 mila abitanti e non più di 8 per Unità Sanitaria Locale con meno di 200 mila abitanti.
I settori sono articolati in uffici, secondo le esigenze e l' entità dell' attività svolta.
I settori fanno capo al coordinatore di direzione competente.
Note:
1 I settori previsti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.
SEZIONE III
 Strutture operative dell' Unità
Sanitaria Locale
Art. 14
 
I servizi e le prestazioni fondamentali da erogarsi nel distretto o nelle aree poli - distrettuali sono, in particolare, i seguenti:
- la tutela dell' igiene pubblica e dell' alimentazione;
- la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera q) dell' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il pronto soccorso ed il trasporto infermi;
- la medicina preventiva e dell' età evolutiva;
- l' assistenza medico - generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;
- le attività consultoriali materno - infantili;
- l' assistenza sociale e consultoriale alla famiglia;
- le attività poliambulatoriali specialistiche;
- la prevenzione delle tossicodipendenze;
- l' igiene e la salute mentale;
- la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare;
- la distribuzione e informazione sui farmaci;
- l' assistenza familiare e infermieristica a domicilio;
- la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginabili;
- l' assistenza economica in favore di individui e famiglie in stato di bisogno;
- l' attività di informazione e indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi, l' educazione sanitaria;
- la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- il controllo e la vigilanza sull' igiene della produzione e dei prodotti finiti, su commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale;
- la polizia veterinaria;
- la vigilanza sull' alimentazione e sui farmaci per la zootecnia;
- l' ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;
- l' assistenza zooiatrica e la vigilanza sull' assistenza stessa quando svolta da strutture od operatori privati;
- la vigilanza sulla fecondazione artificiale;
- la raccolta dei dati ambientali e personali per il sistema informativo, anche ai fini della compilazione del libretto sanitario.

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 54/1991
Art. 15
 
I servizi e le prestazioni da erogarsi in ambito distrettuale sono assicurati da operatori stabilmente presenti nell' ambito stesso, nonché mediante la presenza con periodicità di operatori di altre strutture.
Svolgono stabilmente la loro attività nel distretto i seguenti operatori:
- i medici di base, generici e pediatrici;
- i medici di guardia, festiva e notturna, generica e pediatrica;
- il personale paramedico;
- i tecnici dell' ambiente;
- gli operatori sociali e domiciliari.

Svolgono la loro attività in uno o più distretti, i seguenti operatori:
- i medici specialistici;
- gli operatori dei centri di salute mentale;
- il personale della medicina scolastica e sportiva;
- i veterinari generici ed il personale tecnico del settore veterinario;
- il personale odontoiatrico e odontotecnico;
- gli operatori dei consultori familiari;
- gli operatori della medicina del lavoro;
- gli operatori ecologici e dell' igiene ambientale.

Svolgono, infine, la loro attività in più distretti, i seguenti operatori:
- operatori dei servizi e presidi multizonali.

L' attività degli operatori predetti è organizzata a livello distrettuale, secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà e deve tendere a garantire la unitarietà e globalità degli interventi sull' individuo e sull' ambiente.
Art. 24
 
I sindaci dei comuni, nell' esercizio delle funzioni che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 13, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvalgono direttamente delle unità operative della Unità Sanitaria Locale secondo le competenze a ciascuna attribuite, in base alle intese di carattere generale che saranno adottate dai Comitati di gestione o anche in mancanza di queste nel caso di necessità ed urgenza. Dei provvedimenti adottati essi informano il Presidente del Comitato di gestione.
Le unità operative della Unità Sanitaria Locale, competenti per materia, formulano, altresì, direttamente ai sindaci le proposte previste dalla legislazione vigente per l' adozione dei provvedimenti di loro competenza quali autorità sanitarie locali.
SEZIONE IV
 Gestione del personale dell' Unità
Sanitaria Locale
Art. 27
 
I responsabili dei servizi, presidi, settori e uffici provvedono, nell' ambito della organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti, in relazione alle attribuzioni del singolo servizio, presidio, settore o ufficio.
L' attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l' arricchimento professionale e favorire la interscambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellazione del lavoro.
Nell' ambito del livello della qualifica funzionale rivestita e delle attribuzioni assegnate, il personale è direttamente responsabile del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell' attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni o ritardi in attività cui è tenuto.
Allo scopo di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati al settore, servizio, presidio e ufficio, l' esercizio dell' attività di competenza del singolo e/o gruppo di personale è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili per accertare i comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative insufficienti.
Salvo si tratti di attività configurabile quale illecito penalmente perseguibili, il personale è esonerato dalla responsabilità di cui al presente articolo, nei casi in cui abbia fatto constare per iscritto il proprio motivato dissenso, ovvero possa dimostrare di aver concorso alla formazione dell' atto a seguito di ordine scritto.
Art. 28
 
I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66 primo comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale.
A tal scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, d' intesa con i Comuni destinatari, nonché i Comuni, nel caso previsto dall' articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari.
Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini dell' emissione del decreto di cui all' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, o di successivo apposito decreto integrativo del precedente, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma, vengono comunicate alla Giunta regionale nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.
Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità Sanitarie Locali.
Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario, da apposito Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui ai commi primo e secondo e all' articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il rinvestimento dei capitoli ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal Consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell' assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale e previa autorizzazione della Giunta regionale.
Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell' Unità Sanitaria Locale e con l' autorizzazione della Giunta regionale.