TITOLO III
Norme per l' esercizio di funzioni
in materia di assistenza sociale
Art. 21
In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unitā sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.
L' Assemblea generale dell' Unitā Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unitā Sanitaria Locale.
Art. 22
A decorrere dalla data di costituzione delle Unitā Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all' Unitā Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all' articolo 21, nell' ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli Comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall' ultimo conto consuntivo.
L' Assemblea generale propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.
La gestione dei servizi sociali č assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 23
I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell' articolo 21, mettono a disposizione dell' Unitā Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All' individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d' intesa con il Comitato di gestione dell' unitā sanitaria locale.