Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Istituzione delle Unitą Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Art. 25
Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell' articolo 6 della presente legge, qualora il Sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformitą alla norma contenuta nel quinto comma dell' articolo 5 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.