Art. 1
In attesa di un' organica revisione degli interventi nel settore dell' emigrazione disciplinati dal
Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, č autorizzata per le finalitā previste dagli articoli 8, 9, 12 e 16 della stessa legge, per il piano finanziario 1979 - 1982, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 600 milioni per far fronte alle esigenze maturate a tutto il 1979.
La predetta spesa fa carico al capitolo 3316 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 600 milioni.
Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano medesimo).
La denominazione del precitato capitolo 3316 viene modificata sostituendo la locuzione << articoli 8, 9, 12, 17 e 22 >> con la locuzione << articoli 8, 9, 12, 16, 17, e 22 >>.