Legge regionale 27 agosto 1979, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 26/05/2004
Ulteriori integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle associazioni di Enti locali.
Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1
Primo comma abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Art. 2
Per l' esercizio finanziario 1979 saranno considerate le domande di concessione delle assegnazioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22
, cosė come modificata dall'
art. 2 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20
, pervenute, corredate dei prescritti documenti, entro il 15 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.