Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
TITOLO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno, prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonché di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio - economiche.
Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i Comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole Amministrazioni.
In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d' intervento ad integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.
Art. 2
 
La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1, con l' obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede:
a) ad individuare, in collaborazione con gli Enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;
b) ad individuare, d' intesa con gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;
c) a quanto stabilito all' articolo 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979 - 1982, articolato in piani annuali, per l' utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per le finalità di cui alla lettera a) la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la Commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.
TITOLO II
 Norme modificative ed integrative del Capo II della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 4
Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall' articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall' articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
Qualora i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l' articolo 7 primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.
In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l' edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l' interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
Ove, invece, l' interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell' alloggio o dell' unità produttiva negli edifici ad uso misto, l' abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.
Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, terzo comma, L. R. 57/1981
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, quinto comma, L. R. 53/1984
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 31, quarto comma, L. R. 30/1977 nel testo modificato da art. 6, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 36, primo comma, L. R. 55/1986
6 Sesto comma interpretato da art. 36, secondo comma, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 37, primo comma, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, sesto comma, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
10 Sesto comma interpretato da art. 44, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 45, comma 1, L. R. 50/1990
12 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 153, comma 1, L. R. 50/1990
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 11, L. R. 48/1991
15 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 11, comma 2, L. R. 48/1991
16 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 48/1991
17 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 27, L. R. 37/1993
18 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 27, L. R. 37/1993
19 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 27, L. R. 37/1993
20 Parole aggiunte al terzo comma da art. 130, comma 1, L. R. 17/2010
21 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
Art. 5
 
All' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della presente legge rimangono soggette le domande per beneficiare delle provvidenze di cui al Capo II della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente presentate in termine e con riguardo alle quali non siano stati ancora, alla data del 30 marzo 1979, approvati i relativi progetti esecutivi, ai sensi dell' articolo 17 della stessa legge.
Art. 6
I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall' applicazione degli indici parametrici considerati all' articolo 4 della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 7
 
Nel caso in cui i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l' interessato non intenda sottoporre il progetto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente.
Nel caso in cui l' interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all' articolo 30 della medesima legge.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 63/1983
Art. 8
 
Le convenzioni di cui all' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai Sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.
Sull' esigenza di prevedere la stipulazione delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato, i Sindaci interpellano la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della surrichiamata legge regionale.
Nei confronti dei soggetti che hanno stipulato le succitate convenzioni il contributo previsto dall' articolo 15, primo comma, lettera b) della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui all' articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c) della stessa legge.
Nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto, per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza, il Comune provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla rideterminazione del contributo medesimo, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente.
La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, articolo 3, quinto comma, è subordinata alla stipulazione di un atto d' obbligo unilaterale trascritto a cura del Comune a spese dell' interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note:
1 Sesto comma interpretato da art. 42, primo comma, L. R. 53/1984
2 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 39, primo comma, L. R. 55/1986
4 Sesto comma interpretato da art. 46, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 9
 
I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall' articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
2 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 10
All' esecuzione delle opere di riparazione previste dall' articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 11
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
4 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
6 Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 12
Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991
Art. 14
 
Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell' Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalità organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
Nell' esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 16
Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio a norma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica - da effettuarsi a cura della Regione - della mancata catalogazione.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 17
 
Al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' art. 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunta la frase:
<< Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori >>.

Art. 18
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 19
 
Il contributo di cui all' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è elevato di un ulteriore 5% nell' ipotesi in cui i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati dal Comune alla data del 30 marzo 1979.
TITOLO III
 Norme modificative ed integrative del Capo III della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 20
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti - a pena di decadenza - a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell' applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato articolo 4.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 42, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, sesto comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 21
 
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell' articolo 31 della predetta legge, possono presentare - entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma e per gli effetti da tale articolo previsti, - il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità a quanto ivi disposto.
Art. 22
 
All' articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall' articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:
<< e, comunque, fino ad un contributo massimo >> l' alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:
<< - di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione >>.

Art. 23
 
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dal Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione.
I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell' abitazione.
Art. 24
 
Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell' esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell' esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
TITOLO V
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed
integrazioni
Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2 Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4 Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 28
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 29
 
All' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.

Art. 35
 
Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione. >>

Art. 36
 
Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.
I benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 37
 
All' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all' 8%.
Art. 41
 
L' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

Art. 42
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 44
 
Al primo comma, punto 3 dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole << dall' articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 >> sono sostituite dalle seguenti << dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati >>.
Art. 46
 
All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale. >>

Art. 47
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12 Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001
Art. 48
 
Limitatamente alle opere di cui all' articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 
All' articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza dei Comuni >> aggiungere: << nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare >>.
Art. 52
 
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1 Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 53
Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 34, L. R. 2/1982
Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3 Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
TITOLO VI
 Norme modificative ed integrative di varie leggi regionali
di intervento per le zone terremotate
Art. 56
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole << soggetti sinistrati >> sono inserite le seguenti: << di emigranti rientrati stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 57
 
Il divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 non si applica nell' ipotesi di cui all' articolo 67 della presente legge.
Art. 58
 
All' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole << 6 maggio >> sono aggiunte << o 15 settembre >>.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VII
 Norme finali
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
Art. 67
 
Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attività di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attività medesima.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, quinto comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 30/1988
4 Articolo abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
5 Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale i pareri previsti dall' articolo 69 della L.R. 35/79 sono emessi dalla Commissione legislativa del Consiglio stesso competente in materia di edilizia.
TITOLO VIII
 Norme finanziarie
Art. 70
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5412 con la denominazione << Spese per l' abbattimento di unità immobiliari da demolire e per lo sgombero delle macerie >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5516 con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di soggetti che ricevano od abbiano ricevuto dopo il 6 maggio 1976 in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, un alloggio per il quale debbano od abbiano dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 33, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5519 con la denominazione << Pagamento agli istituti di credito degli oneri relativi agli interessi nei casi di prefinanziamento >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 63, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 459 con la denominazione << Spese per diritti doganali gravanti sulle merci pervenute a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979 e destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate >>.
Art. 71
 
Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5518 con la denominazione << Interventi straordinari ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi nei Comuni terremotati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 74
 
Gli oneri previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente articolo 55 fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione - anche in relazione alla sostituzione dell' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente articolo 43, viene così modificata << Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l' acquisto di alloggi >>.
A carico del precitato capitolo 5509, è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 75
 
Gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene così modificata << Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione, da studi professionali o da liberi professionisti e per la consulenza e collaborazione di società ed enti specializzati >>.
Gli oneri previsti dal penultimo comma del precedente articolo 4 e dal precedente articolo 52, nonché quelli relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dai precedenti articoli 55 e 66, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 47 fanno carico ai capitoli 5406, 5407 e 5408 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979 - 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, le cui denominazioni vengono modificate inserendo dopo la parola << sanitario >> la parola << religioso >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 51, la denominazione del capitolo 5514 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene modificata inserendo dopo le parole << ad edifici pubblici >> le parole << e ad opere pubbliche >> e dopo la parola << assistenziale >> le parole << ed igienico - sanitario >>.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 62 fanno carico al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene modificata aggiungendovi le parole << e locati >>.
Art. 76
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.