Art. 6
Per le finalitā di cui all' articolo 3 della presente legge č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8807 con la denominazione: << Fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l' esercizio 1979.
A tale onere si fa fronte:
- per lire 75 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 8802 del precitato stato di previsione;
- per ulteriori lire 100 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 8804 del medesimo stato di previsione;
- per lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).